Articoli 5 e 8 - Legge provinciale 17 febbraio 2003 n. 1

 Art. 5
Interventi e finanziamenti
1. La Provincia ha facoltà di provvedere direttamente o di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all’esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca e recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione.
2. La Provincia ha altresì facoltà di porre in atto o finanziare iniziative comunque intese alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali nonché di provvedere all'acquisto di immobili, opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio.
3. La Provincia può altresì concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione di interventi di restauro secondo modalità individuate dalla Giunta provinciale.
4. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate alle soprintendenze le istanze di contributo nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari.
5. Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso di intervento rilevante sotto l’aspetto storico, artistico o economico, l'assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia e dell’entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate al libro fondiario.
6. La Provincia può esercitare, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, le facoltà previste ai commi 1 e 2, anche relativamente ai beni immobili e mobili ritenuti appartenere al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.
7. La Giunta provinciale è autorizzata ad attivare laboratori di restauro nei singoli settori disciplinati dalla presente legge, con compiti anche di ricerca, di sperimentazione delle metodologie e delle tecniche di conservazione, prevenzione e restauro, di fotoriproduzione, di promozione didattica, di formazione degli operatori tecnici nella materia, sviluppando anche rapporti di collaborazione con università ed altri istituti pubblici.
8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad attivare l'archivio fotografico storico provinciale quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.
9. La Giunta provinciale individua le soprintendenze alle quali fanno riferimento i laboratori di cui al comma 7 e l’archivio fotografico di cui al comma 8.
10. Per la salvaguardia dei beni di interesse artistico, architettonico e archeologico, nonché per la relativa sorveglianza saltuaria, ove questa sia giustificata da particolari condizioni, possono essere stipulati contratti di assuntoria di custodia anche con personale estraneo all’amministrazione (4).


Art. 8
Reperti bellici - attività di ricerca
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), la Provincia promuove l'individuazione, il recupero, il censimento, la catalogazione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni correlati all'evento della Prima guerra mondiale. A tal fine trova applicazione l’articolo 10 della medesima legge. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 78 del 2001, la Provincia assicura, nell’ambito delle proprie competenze, la propria collaborazione ai ministeri competenti.
2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la provincia anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni, secondo le modalità individuate dall'articolo 5, commi 1 e 2.
I predetti interventi possono riguardare anche beni non sottoposti a tutela (5).